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Costi della mediazione

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

 

  • Spese di avvio

Avviare una mediazione o aderire ad una mediazione già avviata è molto semplice ed economico. L'art. 16, comma 2 D.M. 180/2010 stabilisce infatti, che devono essere versate le "spese di avvio" . Le spese di avvio hanno importo pari a:

  • 40,00 € + IVA per le controversie di valore fino a 250.000,0 €;

  • 80,00 € + IVA per le controversie di valore superiore.

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  • Indennità di mediazione

In caso di accordo o mancato accordo della mediazione, le Parti dovranno corrispondere all'Organismo le indennità di mediazione, così come previsto dal D.M. 180/20210. Di seguito, sono riportate le tariffe (IVA esclusa) di mediazione per parte, in relazione al valore della lite.

Indennità per mediazione nelle materie obbligatore già ridotte di 1/3

Indennità per mediazione nelle materie facoltative

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Indennità materie obbligatorie_pages-to-jpg-0001_edited_edited.jpg
  • Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'Organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

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  • Gratuità della mediazione | Patrocinio a spese dello Stato

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):

  • quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010);

  • quando la mediazione è disposta dal Giudice.

A tal fine, la parte deve depositare presso l'Organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore. 

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  • Nessuna spesa in caso di mancato accordo

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso all'Organismo di mediazione.

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  • Modalità di versamento

Le somme dovute all'ADRcom Fondazione ODCEC Trani possono essere versate con una delle seguenti modalità:

  •  mediante bonifico bancario sul c/c intestato a ADRcom FONDAZIONE ODCEC Trani - Banca CREDEM - IBAN: IT47I0303241720010000433315 - causale: spese avvio mediazione / saldo proc. mediazione n. (indicare il numero di protocollo della mediazione);

  • mediante pagamento in contanti da effettuarsi presso la sede dell'ADRcom Fondazione ODCEC, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

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